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BENVENUTI NEL SITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SUPERAMENTO DELL'HANDICAP FISH PROVINCIALE DI CATANZARO. GRAZIE PER LA VISITA

statuto

FISH Provinciale di Catanzaro


STATUTO


Premessa



La FISH Provinciale di Catanzaro nasce come sede provinciale della FISH Calabria Onlus (Associazione di Promozione Sociale, Legge 383/2000). La sede provinciale svolgerà azioni di volontario territoriali, da qui l’idea di costituirla in associazione di volontariato. Pur essendo costituita da associazioni è non da singoli soci, l’operatività di soci volontari sarà garantita dai delegati delle associazioni aderenti che, oltre a rappresentare nell’ambito dell’associazione la loro associazione, saranno impegnati a realizzare gli scopi della FISH Provinciale di Catanzaro come soci volontari. Inoltre la FISH Provinciale di Catanzaro si impegnerà a promuovere campagne di promozione del volontariato, coinvolgendo anche singoli volontari non soci, per favorire la realizzazione degli obiettivi associativi.



Articolo I

Costituzione


La FISH Provinciale di Catanzaro, già attiva da due anni come coordinamento provinciale delle associazioni della provincia di Catanzaro della FISH Calabria Onlus, il giorno 30 del mese di marzo dell’anno 2007, si é costituita in Associazione di Volontariato denominata “FISH Provinciale di Catanzaro” a durata illimitata.

La FISH Provinciale di Catanzaro ha sede in Via Tripoli n. 45 CAP 88100 Catanzaro*. La sede legale potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

La FISH Provinciale di Catanzaro aderisce alla FISH Calabria Onlus e, da essa, è rappresentata nella FISH Onlus. Utilizza il logo della FISH Calabria Onlus e la denominazione “FISH” e ne condivide gli scopi e i principi statutari.

1.                          Le responsabilità politiche e giuridiche della FISH Provinciale di Catanzaro non incidono sulla FISH Calabria Onlus, in particolare quest’ultima non risponde delle obbligazioni delle Organizzazioni aderenti neppure nel caso di gestione commissariale della FISH Provinciale di Catanzaro. Allo stesso modo la FISH Provinciale di Catanzaro non risponde delle obbligazioni dei propri aderenti.


Articolo 2

Statuto


1 - La FISH Provinciale di Catanzaro è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 266/91 e dei principi generali dell’ordinamento giurìdico. Ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed all’attività dell’associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, dal Regolamento interno emanato a cura del Consiglio Direttivo.

2. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche saranno sottoposte per l’approvazione al Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus, che deve inserirle nell’ordine del giorno al massimo entro la seconda riunione successiva al suo ricevimento. In caso dì rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Consiglio Direttivo della FISH Calabria utile.

3. Il presente Statuto è modificabile con delibera dell’Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, rilevati all’atto della verifica che dichiara valida l’Assemblea.


Articolo 3

Scopi

1- La FISH Provinciale dì Catanzaro è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, accogIie, segue gli scopi e le finalità della FISH Calabria Onlus, opera prevalentemente nell’ambito della tutela e promozione dei Diritti Umani e Civili delle persone con disabìlìtà, nonché nella diffusione di una cultura per il superamento dell’handicap, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione, advocacy, empowerment, promozione delle rete associativa, formazione e ricerca.

2. La FISH Provinciale di Catanzaro, per raggiungere gli scopi previsti dal presente Statuto, potrà partecipare o gestire progetti con la FISH Calabria Onlus, con la FISH Onlus o con altri Enti pubblici o privati, compresi i progetti europei e transnazionali.

3-È vietato l’uso del logo e del nome della FISH per le competizioni elettorali.


Articolo 4

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

1-Alla FISH Provinciale di Catanzaro possono aderire tutte le Associazioni di, con e per disabilì, della provincia di Catanzaro che fanno richiesta dì adesione e si impegnano a sostenerla.
La domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Le Associazioni provinciali o territoriali della provincia di Catanzaro, già aderenti alla FISH Calabria Onlus, saranno trasferite direttamente dalla stessa con Delibera del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto della FISH Calabria Onlus, articolo 25.

3. Potranno essere trasferite, sempre con Delibera del Consiglio Direttivo, anche le associazioni provinciali o territoriali della provincia più vicina a Catanzaro, già aderenti alla FISH Calabria Onlus e che per mancanza del numero idoneo di associazioni non possono costituire la FISH provinciale. Tale trasferimento decade automaticamente, qualora si creassero le condizioni per realizzare la FISH provinciale anche nella Provincia che momentaneamente ne è sprovvista.

4. La domanda di adesione delle associazioni deve essere corredata di:
a) copia dello Statuto;
b) delibera del proprio Consiglio Direttivo o dell’Assemblea in cui è dichiarata la volontà di aderire e di impegnarsi per il raggiungimento degli scopi associativi;
c) breve relazione sulle attività che l’associazione svolge.

Entro trenta giorni dalla notifica di accettazione del Consiglio Direttivo della FISH Provinciale di Catanzaro, l’Associazione accolta dovrà provvedere al versamento della quota associativa.

5. Gli aderenti cessano dì appartenere all’organizzazione per:
a) recesso volontario;
b) aver svolto attività in contrasto con la FISH Provinciale di Catanzaro, utilizzando il logo della stessa;
c) aver agito palesemente in contrasto con i principi, le finalità e gli impegni che sono alla base dell’attività volte a favorire il superamento dell’handicap;
d) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno tre anni.

6. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

7. Le attività per il raggiungimento degli scopi potranno essere svolte dai volontari, soci e non, dai volontari del servizio civile, da consulenti occasionali, collaboratori a progetto o dipendenti, ma quest’ultimi non dovranno essere soci della FISH Provinciale di Catanzaro.


Articolo 5


Diritti e obblighi degli aderenti

1- I delegati delle associazioni aderenti, hanno diritto a partecipare alle assemblee ad esprimere il voto, ma solo se la loro associazione di appartenenza ha provveduto a pagare regolarmente la quota sociale.
2. La quota sociale sarà fissata annualmente dall’assemblea.





Articolo 6

Organi Collegiali

Sono organi dell’organizzazione:

I l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente

Articolo 7

Assemblea

1. L’assemblea è costituita dai Presidenti o loro delegati più un delegato per ogni associazione aderente.

2. Nell’assemblea devono aver la possibilità di essere rappresentate tutte le associazioni aderenti. La presenza deve essere fisica, non sono ammesse deleghe. Nel caso di persone con grave disabilità o di familiari impossibilitati a lasciare temporaneamente il loro congiunto con grave disabilità è ammessa la presenza in video conferenza o in video chiamata, in tal caso è necessario avvisare il Presidente almeno 24 ore prima per fax o per e-mail e la conferma, con lo stesso mezzo, deve arrivare almeno entro otto ore prima della seduta. La FISH Provinciale di Catanzaro può negare la richiesta per mancanza della strumentazione o per problemi tecnici, anche momentanei.

3. L’Assemblea è presieduta dal presidente ed è convocata in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, in via straordinaria qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo delle associazioni aderenti. La convocazione dell’Assemblea deve essere inviata quindici giorni prima della seduta (fa fede il timbro postale) per raccomandata con ricevuta di ritorno, per e-mail certificata, fa testo la ricevuta, o consegnata a mano, con firma del ricevente che attesta la ricevuta della comunicazione. Nel caso emergesse la necessità di convocare un’Assemblea urgente (entro le 36 ore) la convocazione può essere inviata con telegramma, con fax o e-mail semplice o certificata, negli ultimi due casi il ricevente deve inviare una comunicazione di ricevuta con lo stesso mezzo.

4. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

5. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate, in prima convocazione con la metà più uno degli aderenti, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto:;
b) approvare la relazione delle attività svolte;
c) approvare il programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
d) approvare il bilancio preventivo;
e) approvare il bilancio consuntivo;
f) ratificare le eventuali espulsioni di soci nel caso si verifichino le situazioni previste
dall’art. 5 del presente statuto;
g) stabilisce l’ammontare della quota associativa;
h) eleggere i delegati al Congresso della FISH Calabria.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni. I titolari possono essere rieletti. Le sostituzioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
In caso di dimissione o decadenza da una carica in seno agli organi Collegiali, subentra al posto del titolare il primo dei non eletti. Qualora non risultino candidati non eletti, la prima Assemblea elegge i nuovi componenti al fine di integrare i dimessi o decaduti.


Articolo 8

Consiglio Direttivo


Il  Consiglio Direttivo è l’organo che attua gli indirizzi generali sanciti dall’assemblea.
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall’assemblea elettiva: è dispari e può variare da un minimo di tre ad un massimo di sette.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
La delega di Tesoriere e di segretario può essere conferita ad un’unica persona.
Qualora il Presidente della FISH Provinciale di Catanzaro fosse eletto Presidente della FISH
Calabria, decadrà automaticamente da Presidente della FISH Provinciale di Catanzaro ed il
Consiglio Direttivo dovrà eleggere entro trenta giorni il nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

a) delibera a maggioranza semplice;
b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva lo schema di bilancio consuntivo e preventivo,
c) si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta dei Presidente, nella quale è indicato l’ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione. La convocazione è fatta recapitare per posta ordinaria, e-mail, fax, a mano, almeno sette giorni prima della riunione; per motivi urgenti il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno ventiquattro ore prima.
Al fine di favorire la piena operatività del Consiglio Direttivo, preso atto delle difficoltà di spostamento di alcune persone con disabilità e della difficoltà di essere sempre presenti di alcuni membri, perché familiari di persone con grave disabilità che curano il proprio congiunto, è ammessa la presenza in video conferenza o in video chiamata. In tal caso è necessario avvisare il Presidente almeno 24 ore prima per fax o per e-mail e la conferma con lo stesso mezzo deve arrivare almeno entro otto ore prima della seduta. Il Presidente può negare la richiesta per mancanza della strumentazione o per problemi tecnici, anche momentanei.
L’assenza ingiustificata di uno dei membri per tre incontri successivi determina la decadenza dalla carica.
La decadenza è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.
Tutte le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo richiesta motivata da parte di un componente, approvata dalla maggioranza dei partecipanti.


Articolo 9

Presidente


Il Presidente della FISH Provinciale di Catanzaro ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo.
Al Presidente, coadiuvato dall’Uffìcìo di Presidenza, compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull’attività svolta.
Gestisce, con firma disgiunta con il Vice Presidente o con il Tesoriere, previa delibera del Consiglio Direttivo, i fondi depositati presso gli istituti di credito stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardante l’organizzazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria e amministrativa.
Il  Presidente in caso d’urgenza ha la facoltà di decidere salvo ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile.
Il Presidente della FISH Provinciale di Catanzaro è membro di diritto del Consiglio Direttivo della FISH Calabria Onlus.


Articolo 10

Tesoriere


Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza curando l’attività finanziaria della FISH Provinciale di Catanzaro.
E’ custode del patrimonio dell’Associazione; esige le quote sociali, i contributi, le oblazioni, le rendite; esegue i pagamenti; presenta al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo, documentati in forma chiara ed analitica.
Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione e alla conservazione della relativa documentazione, con specifica indicazione dei soggetti eroganti.
Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.


Articolo 11

Segretario


Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci e dei volontari:
b) cura i rapporti con i volontari, collaboratori ed eventuali dipendenti ed esegue tutte le procedure amministrative;
c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
d) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.


Articolo 12


Gratuità e durata delle cariche


1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.


Articolo 13


Risorse economiche


  1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) partecipazione a progetti;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.



Articolo 14


Quota sociale



1. La quota sociale a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali per tre anni consecutivi decadono dalla qualità di soci.



Articolo 15


Bilancio



1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.


Articolo 16


Scioglimento e liquidazione



Lo scioglimento della FISH Provinciale di Catanzaro é deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto, I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad altre associazioni di volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi dell’Associazione. In caso di scioglimento nessun socio ha diritto al rimborso delle quote versate né alcun diritto sul patrimonio sociale.


Articolo 17


Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


Il Presidente Maurizio Rossi
Il Segretario Laface Costantino Marcello

* la sede è stata trasferita in Via Nuova 40 Catanzaro sempre presso l’AID